La violazione dei marchi è un problema attuale e delicato che si intreccia coi diritti delle proprietà intellettuali anche per i creativi che li realizzano. E’ importante perciò per aziende e professionisti conoscere i modi comuni e le leggi per tutelarsi da violazioni e supportare in caso di commissioni.
Una violazione può avvenire anche nel caso in cui non sia chiaro chi sia il detentore di un servizio o prodotto specie nel caso in cui si tratti di un marchio di fatto o registrato.
Un marchio registrato è quel marchio che è stato depositato nella banca dei depositi nazionali e superando la fase di opponibilità ne ha conseguito la registrazione che avrà una validità di 10 anni con decorrenza dal deposito (data di pagamento del mod. F24). Per avviare le procedure è necessario rivolgersi a uno studio legale concordando:
- Dati nome del titolare/azienda proprietario del marchio
- Nome le marchio, colori e descrizione
- Banca dati nazionale, europea o mondiale (considerando che maggiore sarà il raggio d’azione maggiore sarà il costo previsto quanto il periodo di attesa e le possibilità di opponibilità)
- Le classi di appartenenza che indicano campo commerciale e specifiche dei servizi
I diritti esclusivi vengono conferiti con la registrazione.
Chi può presentare la domanda brevetto?
Adulti e minorenni: qualsiasi persona fisica, giuridica, associazioni ecc tra uno o più soggetti. In Italia il titolare può essere anche straniero purchè abbia residenza in Europa.
Oltre alla grafica, nome e classi di appartenenza, un marchio possiede altri segni distintivi quali nome della ditta, regione e denominazione sociale, l’insegna come luogo fisico e il nome dominio del sito web ricollegato a beni e servizi associati.
Cosa succede dopo i 10 anni?
Sarà necessario ripresentare la domanda di rinnovo che può essere richiesta già a 12 mesi prima della scadenza o, in caso di ritardo, entro i 6 mesi successivi pagando una mora. Oltre tale limite il marchio non è rinnovabile e dovrà essere fatta nuova domanda e nuova registrazione. In fase di rinnovo al marchio non possono essere apportate modifiche nella forma o aumentate le classi di appartenenza, ma è possibile limitarle. In caso si vogliano aggiungere nuove classi di appartenenza sarà necessario fare una domanda separata e indipendente da quella esistente.
Anche la domanda di rinnovo sarà sottoposta a verifica di regolarità per accertare che non siano state presentate variazioni per grafica e contenuti con la differenza che l’iter della domanda non prevederà il periodo di opposizione.
Diversamente un marchio di fatto è quel marchio non registrato ma che detiene una notorietà, essendo attivo nel commercio da anni e con una comprovata storicità. Ai sensi dell’art 2571 del Codice Civile, Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso – dal Ministero delle Imprese per il Made in Italy.
Per la tutela del diritto in questo caso fa fede la notorietà raggiunta e nel suo utilizzo, se comprovato.
Il marchio di fatto gode di una tutela minore di quello registrato, perché limitata all’ambito entro il quale il preuso è avvenuto – dal Ministero delle Imprese per il Made in Italy.
Per verificare se un marchio è nuovo è possibile collegarsi alle banche dati nazionali italiane dell’UIBM, europei dell’EUIPO e internazionali del WIPO.

Come tutelarsi dalla violazione dei marchi?
- Registra il tuo marchio ® (che sarà già protetto durante tutto il periodo di deposito e verifica sotto ™ trade mark e che può essere già apportato sui canali esterni e fa capire che è in atto la domanda di registrazione)
- Richiedi la progettazione di un marchio distintivo attraverso un professionista o studio competente
- Assicurati che il tuo logo non sia troppo similare (o identico) al logo di un’altra azienda
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